L’art. 91 del d.l. n. 18 del 17.03.2020
Il decreto-legge n. 18 del 17.03.2020 oltre a dettare misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale ha previsto misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’ art. 91 del suddetto decreto, non a caso, è infatti rubricato come “Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici” e prevede:
1. All’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
La responsabilità del debitore ai sensi dell’art. 1218 codice civile
Prevede l’art. 1218 c.c. che: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”
In sostanza al debitore inadempiente è concessa la possibilità di liberarsi dalla obbligazione risarcitoria nel solo caso in cui sia in grado di dimostrare, o meglio di provare, che il suo inadempimento sia diretta conseguenza di un fatto o di una circostanza a lui non imputabile.
Il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1223 codice civile
È l’art. 1223 c.c. a fornirci elementi oggettivi utili a quantificare il danno per ritardato o omesso adempimento specificando che lo stesso “deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”
In conclusione
La previsione dell’art. 91 del decreto-legge n. 18 del 17.03.2020 introduce quindi una causa di giustificazione per il ritardato o mancato adempimento ed ovverossia che questo sia conseguenza delle misure autoritative per il contenimento dell’epidemia (c.d. factum principis).
Bisogna fare attenzione: tale causa giustificativa non è invocabile nei casi in cui l’impossibilità sia derivata dalla crisi pandemica in sé.
Egualmente va posta attenzione al regime dell’onere della prova: l’inadempimento deve essere incolpevole e l’onere della prova grava sempre sul debitore e consiste nella prova dell’esaurimento di tutte le possibilità di adempiere secondo l’ordinaria diligenza; in altre parole la misura di contenimento potrà esimere da responsabilità il debitore solo nel caso in cui abbia costituito impedimento all’ adempimento non superabile con l’ordinaria diligenza.
Altro aspetto rilevante nel costrutto logico della previsione scriminante è costituito dal nesso di causalità tra la misura di contenimento della pandemia che si è dovuta rispettare e l’impossibilità di adempiere alla obbligazione: la sussistenza del nesso causale è fondamentale e, fatto salvo un alleggerimento della prova, resta indefettibilmente a carico del debitore.
Ogni caso andrà comunque valutato attentamente ed in specifico al fine di valutare l’oggettiva portata della norma.